Misure di prevenzione: una non-legge da cancellare

 

Il convegno “Misure di prevenzione, interdittive e scioglimento dei comuni per mafia” che il 30 marzo 2019 si è svolto  presso l’Abbazia Sant’Anastasia di Castelbuono, rappresenta un ulteriore tassello con il quale l’”Osservatorio sulle misure di prevenzione”, con la collaborazione di noti giuristi e penalisti sta cercando di porre l’attenzione sulla necessità di una riforma radicale di un istituto che, nato in una situazione di emergenza, ha messo in luce, attraverso una serie di discutibili applicazioni, limiti di costituzionalità e contraddizioni, nei confronti di elementari diritti di cittadini e imprenditori ai quali sono stati in un primo momento sequestrati i beni  e successivamente sono stati riconsegnati i resti di essi poiché tutto era stato divorato da amministrazioni giudiziarie incompetenti o voraci. Il presente intervento, poiché non mi è stato possibile presenziare e intervenire direttamente, è stato letto da Pino Maniaci, a nome e per conto dell’emittente Telejato, che da anni si batte, sia per una radicale riforma del sistema preventivo, sia, per la denuncia delle sue discrasie. Si tratta di una battaglia di civiltà nei confronti di coloro che  sono stati vittime di un apparatoth repressivo distorto e malamente utilizzato come strumento di lotta contro la mafia.

Non voglio parlare sulle discrasie di uno strumento  che, messo nelle mani di gente senza scrupoli diventa un “sistema” con cui poter disporre dei patrimoni altrui e affidarli a gente che da quel sistema trae parassitariamente gli elementi per la propria sopravvivenza e per la stabilizzazione della propria condizione di potere. Avvocati, magistrati, economisti, ragionieri, amministratori giudiziari, docenti universitari, esponenti delle forze dell’ordine ecc. Il riferimento al caso Saguto è d’obbligo. Farò alcune considerazioni politiche, e genericamente “legali”, poiché in merito non ho gli strumenti e le conoscenze per eventuali approfondimenti.

Primo punto: io non sono per la riforma della legge sulle misure di prevenzione, come proposto dai radicali nella loro proposta di iniziativa popolare, che comunque condivido, solo come “male minore” e come pratico suggerimento di modifica  dell’esistente, per un suo migliore funzionamento. Personalmente sono per l’abolizione di questa norma dall’ordinamento giuridico italiano, in quanto la ritengo  anticostituzionale, lesiva dei diritti elementari del cittadino, primo fra tutti quello di essere processato e condannato,  e non sommariamente giudicato prima di qualsiasi sentenza, sulla base di ipotesi, convincimenti, frammenti di prova, presunzioni, parentele, dubbie intercettazioni, deposizioni a comando di pentiti, frequentazioni e tutto quanto possa alimentare la famigerata “legge del sospetto”, che non dovrebbe mai essere legge in una società civile, in quanto ci richiama a strumenti repressivi usati  in passato dai tribunali d’inquisizione o  nei momenti più bui della Rivoluzione Francese.

Posso ammettere che la legge di cui parliamo è nata in un particolare momento in cui era necessario che lo stato si munisse di strumenti “straordinari” per contrastare il fenomeno mafioso, aggredendone i patrimoni, per destinarli a un utilizzo sociale,  ma qualsiasi situazione di emergenza non può diventare “sistemica”, anche perché dimostrerebbe l’incapacità dello stato nel sapervi far fronte. La domanda è se esiste ancor oggi  tale emergenza  e la risposta è duplice: la mafia è sempre un’emergenza, e come tale va combattuta, oppure l’emergenza è finita, la mafia rimane al suo posto, ma il sistema repressivo dello stato ha ripristinato un “ordinario” controllo, dopo che molti dei delinquenti che hanno fatto il bello e il cattivo tempo sono in carcere a meditare sui loro misfatti. La tesi dell’emergenza continua  avalla e giustifica la permanenza delle misure di prevenzione, ma  nasconde il fallimento dell’azione dello stato, incapace di far fronte, con i suoi strumenti , di “normalizzare” il problema e di eliminare la “straordinarietà”. Il venir meno della straordinarietà dovrebbe automaticamente comportare il venir meno di una legge nata in un particolare momento storico e superata dall’evoluzione dei tempi.

Le misure di prevenzione sono una legge parallela alle leggi di cui lo stato si serve, al di là dell’utilizzo del sistema penale. Ed è penalmente  che si dispone l’indagine, si individua la prova, si giudica la colpevolezza e si può disporre il sequestro e la confisca.  L’assoluzione o la condanna penale è il giudizio ufficiale che chiude il discorso e che dovrebbe senza  ulteriori digressioni  chiudere la valutazione sul soggetto perseguito. E fuori da ogni logica costituzionale che chi è assolto continua ad essere ritenuto “colpevole”, cioè continua ad avere i suoi beni sotto sequestro. Siamo davanti a uno stato che usa due giustizie, il soggetto colpevolizzato deve muoversi su due strade, una delle quali lo assolve, l’altra lo condanna o comunque lo tiene sotto scacco, costringendolo a un lungo e massacrante iter giudiziario possibile soltanto perché un corpo dello stato, quello della “prevenzione” non riconosce valida l’azione e il giudizio di un altro corpo dello stato, quello del giudice che ha istruito e portato a termine il suo processo.  Due leggi, due pesi, due misure: in una chi rappresenta la giustizia ha cercato le prove e gli elementi d’accusa, ed ha espresso una sentenza, nell’altra tutto questo non è stato ritenuto sufficiente, e non c’è stato bisogno neanche di cercare prove, poiché l’onere della prova era ed è scaricato sul soggetto destinatario, o preposto che dir si voglia, ma successivamente al sequestro dei suoi beni.

Si noti che le misure di prevenzione nascono nel 1926 (testo unico delle leggi di sicurezza del periodo fascista), come strumento di controllo del dissenso politico: non c’è bisogno di commettere reati, basta dissentire dalle idee di chi governa e si va in carcere o al confino.  Presupposto della legge  è infatti che, per un efficace  contrasto così come contro il dissenso politico, o, nel nostro caso, contro la criminalità mafiosa,  bisogna affiancare, accanto ai classici strumenti repressivi, previsti dalla legge, altri strumenti più severi. Una legge che va oltre la legge. Come succede nelle dittature, ma non nelle normali   democrazie borghesi.-

Naturalmente non mi sto inventando niente e tutto quanto scritto è stato già osservato da illustri giuristi italiani ed europei, ma sinora non è successo niente.  Inevitabile la domanda: perché? E l’altra domanda: è possibile aspettarsi che cambi qualcosa?

Non è successo niente perché allo Stato fa comodo poter disporre di uno strumento che gli consenta di  scavalcare la barriera dei diritti costituzionali, e quindi dotarsi di strumenti di amplificazione del potere per agire sulla vita del cittadino considerato non come elemento attivo e costitutivo dello stato, ma come passivo destinatario delle misure studiate, volgarmente diremmo “per fotterlo”. L’idea che lo stato rinunci a questa prerogativa, alla quale non avrebbe diritto, ma che si è conquistata sul campo, è da escludere, soprattutto in una fase politica, come l’attuale, nella quale l’amministrazione dell’ordine pubblico è caratterizzata dalla voglia di esibire i muscoli con apparenti manifestazioni di potenza, per coprire le debolezze sistemiche cui non  è capace di far fronte.

Non succederà niente perché nella visione globale dell’imprenditoria italiana non c’è alcuno spazio per quella siciliana. Il Sud è destinatario di beni di consumo, per la loro produzione ci pensano altri più esperti nel sapere ricorrere agli imbrogli, alle truffe, alle evasioni. I mafiosi restano perché sono elementi del sistema, componenti con ruoli specifici, sia di cooptazione del consenso, sia di controllo delle varie attività economiche:  si interesseranno di droga, di servizi di ristorazione, di turismo, di traffico di esseri umani, di ritiro e trattamento dei rifiuti, di opere pubbliche, ma tutto sotto il controllo dell’imprenditorialità del nord, e se qualcuno prova ad alzare la testa, c’è subito la mannaia dell’accusa di mafia. Naturalmente la considerazione è personale e sottoposta a critiche. Ci si potrebbe chiedere come mai i giudici si facciano strumento di queste strategie politiche: nel caso Saguto la spiegazione era evidente: il cerchio era riservato, locale, e serviva a spremere l’esistente, senza alcun nocumento per i grandi giri nazionali: tutto ruotava in una combinazione di interessi personali. Il caso dell’Italgas è  uno dei pochi esempi in cui di è voluto scavalcare il campo locale e fare il passo più lungo della gamba. Per il resto alla magistratura fa comodo potere disporre di un così mostruoso strumento di potere e non è pensabile che intenda rinunciarvi, così come non ci rinuncerà alcun tipo di governo che si nutre di populismi e di demagogie.

Chiudo con una citazione del prof. Massimo Ceresa-Gastaldo, docente di Diritto processuale penale, all’Università Bocconi  al Convegno Nazionale dell’Associazione tra gli Studiosi del Processo Penale “G.D.Pisapia”, sul tema “La giustizia penale preventiva” – Cagliari 29/31 ottobre 2015, che si può leggere  in Diritto Penale Contemporaneo ). Emblematico il titolo di quella relazione: “Misure di prevenzione e pericolosità sociale: l’incolmabile deficit di legalità della giurisdizione senza fatto”:

“Non è difficile prevedere che il futuro della “giustizia penale preventiva” sarà un futuro di successo. In testa alle classifiche del gradimento politico, l’istituto di prevenzione criminale ha, per definizione, la capacità di generare consenso. Anche se i dati statistici evidenziano risultati, in fondo, non sensazionali. E’ altrettanto facile immaginare che, nell’investire sull’espansione dell’istituto, il legislatore avrà cura di intervenire anche sul piano delle garanzie. Proprio perchè destinato a divenir mezzo ordinario di contrasto dei fenomeni criminali, (non solo più di tipo mafioso,) il lifting del procedimento servirà ad alimentare l’idea di affidabilità del sistema. Resta il fatto che le limitazioni “preventive” delle libertà – personale, di proprietà, di iniziativa economica – sono quanto di più lontano si possa immaginare dai principi liberali. Norme para-incriminatrici si sostituiscono a quelle penali, producendo lo stesso effetto punitivo, senza che sia necessario accertare fatto e responsabilità. La giurisdizione non è chiamata qui a valutare la corrispondenza tra norma e fatto, ma ad applicare fattispecie a contenuto vago, indeterminato e indeterminabile, tutto giocato su presunzioni legali di pericolosità. In questo quadro anche le regole del giusto processo (indubbiamente imprescindibili e quantomai benefiche) rischiano di non essere sufficienti.)

 

Un’ultima avvertenza: esiste sempre qualche mascalzoncello, per non parlare di qualche collega della stampa, pronto a mistificare intenzionalmente iniziative di questo tipo come tentativi di riorganizzazione mafiosa, come espedienti dei mafiosi per non farsi sequestrare i beni o per tornare in possesso di quelli sequestrati e, nei casi di maggiore cattiveria, come tentativi di mafiosi o persone loro contigue di strumentalizzare partiti, uomini politici, giornalisti, uomini di legge e chissà quali altri, per rivedere una legislazione che li colpisce particolarmente. Premesso che, sino al momento i casi di cui mi sono occupato riguardano persone cui sono stati restituiti, si fa per dire, i beni sequestrati, e che quindi definire “mafiosi” o collusi, dopo quello che hanno passato, è un atto criminale, se qualcuno pensa che il sottoscritto, l’emittente per cui lavoro e i suoi collaboratori sono al servizio della mafia, visto che questa bella trovata l’ha fatta anche la Saguto, sono pronto a dire a questa gente che essi sono come la Saguto, se non peggio. In questa battaglia di civiltà io, noi ci abbiamo messo la faccia, loro ci mettono la loro lingua sporca. (Salvo Vitale)

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